Comunicato del giudice sportivo

Ecco il comunicato del giudice sportivo pubblicato sul sito www.legaseriea.it:

“Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 3 marzo 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gare del 28 febbraio e 1-2 marzo 2015 – Sesta giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Cagliari, Cesena, Internazionale, Juventus e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in rdine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA a) per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni petardi, lanciato nel recinto di giuoco due petardi ed una bottiglia di plastica e lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre bengala; b) per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto reiteratamente uso di una apparecchiatura rice-trasmittente; c) per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo ed al 15° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul Direttore di gara; con recidiva reiterata specifica per i comportamenti di cui alle lettera a) e b); sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 lett. b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori , nel corso della gara, lanciato tre bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)  NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)“.

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