Gnoukouri jr, squalifica ridotta. L’arbitro: “Protesta incontrollata, nessuna intenzionalità violenta”

Sabato 7 maggio, durante un match categoria Allievi tra Inter e Atalanta, valido per il torneo giovanile di San Bonifacio, Gnoukouri jr ha avuto una discussione poco pacifica col direttore di gara. Dopo un’ammonizione per proteste, dato che il centrocampista nerazzurro ha continuato, l’arbitro ha estratto direttamente il rosso. Gnoukouri-jr-7-630x415

Il giocatore ha reagito in maniera irruenta e il direttore di gara ha decretato il termine della partita (che si trovava sul 1-2 per i bergamaschi), vinta poi a tavolino dall’Atalanta. Nei giorni seguenti è stata ratificata una maxi-squalifica di due anni per Gnoukouri jr, che dovrebbe restare lontano dai campi fino al 9 maggio 2018. L’Inter ha presentato ricorso, che è stato parzialmente accolto: la squalifica è stata ridotta a 6 mesi e questo è il comunicato diramato dalla FIGC in merito alla questione:

La Società F.C. Internazionale di Milano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 66 del 7/5/2016, con la quale ha assunto la sanzione della squalifica fino al 9/5/2018 a carico del giocatore Gnoukouri Zate Wilfried : “Ammonito per proteste, offendeva l’arbitro. Alla notifica del successivo provvedimento disciplinare,colpiva volontariamente e con forza il direttore di gara al volto (mandibola destra) con mano aperta, provocandogli dolore fisico tale da determinare l’arbitro alla conclusione anticipata della partita. Mentre il direttore usciva dal terreno di gioco , lo stesso giocatore manteneva un comportamento minaccioso e tentava di aggredirlo nuovamente, desistendo dalla grave condotta solo in quanto trattenuto da un dirigente della propria Società ”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla F.C. Internazionale di Milano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti personalmente il rappresentate della Società Internazionale Milano e il giocatore Gnoukouri Zate Wilfried assistiti dagli Avv. Adriano Raffaelli e Giacomo De Carolis del Foro di Milan, sentito , altresì, personalmente l’arbitro, il quale, a chiarimento del proprio rapporto, ha testualmente precisato quanto segue:

“preciso, per meglio illustrare il contenuto del mio rapporto di gara, che il gesto del calciatore Gnoukouri nei miei confronti (al riguardo del quale sottolineo che non si trattava dell’intera mano ma solo del palmo della stessa) aveva i connotati di una protesta incontrollata rispetto al provvedimento di espulsione che gli avevo appena notificato, senza alcuna deliberata intenzionalità violenta. Il gesto mi ha provocato dolore per il particolare tipo di contatto che, al di là delle intenzioni, ha interessato una parte del viso particolarmente sensibile”.

Per il resto il direttore di gara ha integralmente ribadito quanto già scritto in referto. Ritenuto che, alla luce di quanto oggi precisato dal direttore di gara risulti superflua l’audizione degli assistenti, nonché la formale acquisizione e visione del video offerto in comunicazione dalla so cietà ricorrente, e ciò al di la di ogni pur possibile questione in ordine all’utilizzabilità della stessa.

 

Considerato che i fatti come risultanti dalla complessiva descrizione offerta dall’arbitro, anche in esito alla sua audizione odierna, inducono a determinare la sanzione applicabile al calciatore Gnoukouri nella misura della squalifica fino al 7 dicembre 2016.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera

– di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla F.C. Internazionale Milano;

– di ridurre al 7/12/2016 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Gnoukouri Zate Wilfried

– poiché il ricorso è accolto parzialmente  la tassa reclamo non è dovuta“.

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